ORGANI ASSOCIATIVI: L'ASSEMBLEA

Art. 11
Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Art. 12
L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E' convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'associazione si prefigge. E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 13
La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 14
Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 15
In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti con diritto di voto. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.
Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, salvo quanto disposto dall'art. 16, comma 2.

Art. 16
L'assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto; elegge il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo, con particolare riferimento alla relazione educativa - sportiva; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio direttivo.
Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci aventi diritto di voto, mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione di patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Art. 17
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) membri a un massimo di 13 ( tredici). Tutti i componenti durano in carica uno anno e possono essere rieletti.
Almeno due dei membri dei Consiglio direttivo dovranno essere soci atleti.
Partecipa di diritto al Consiglio Direttivo con diritto di voto il coadiutore dell’oratorio consulente ecclesiastico, allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell'Associazione e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali.

Art. 18
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; esso delibera a maggioranza dei presenti.
Spetta al Consiglio direttivo, fra l'altro:
• stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il parroco della parrocchia di Santa Maria di Lourdes, curando il coordinamento

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di tali attività con le priorità delle iniziative pastorali
• fissare la data dell'assemblea annuale
• redigere il rendiconto economico-finanziario
• predisporre la relazione dell'attività svolta
• deliberare sulla scelta degli allenatori e Dirigenti, scegliere e assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l'associazione si avvale per le proprie attività
• adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione
• nominare il Presidente
• proporre l'entità della quota associativa annua

Art. 19
Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo.
Nell'ambito del Consiglio Direttivo potranno essere eletti un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario e un amministratore.

Art. 20
Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza prevista. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti dei Consiglio Direttivo.

Art 21
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario. Le cariche direttive sono a titolo gratuito. Gli amministratori non possono ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive.