PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Art. 22
L'Associazione trae le risorse economiche per le proprie attività e per il proprio funzionamento:
• dalle quote associative versate dai soci
• dalle quote di iscrizione all’attività sportiva
• da eventuali elargizioni di privati o di enti
• da donazioni e lasciti testamentari
• da rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo
• da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente
• da ogni altra entrata o provento derivante dallo svolgimento delle proprie attività, ivi comprese quelle aventi natura commerciale
Le entrate dell'Associazione, eventuali proventi derivanti dall'attività svolta nonché eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti tra i soci né in forma diretta né indiretta, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 23
L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci, e trasmesso alla parrocchia.

Art. 24
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta dei Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 16, secondo comma. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.